DEFINIZIONE DEI SOGGETTI ABILITATI ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE AD USO PUBBLICO
Data l’imminente revisione del Codice del Commercio Regionale e l’ipotesi di introdurre, nello stesso, nuove disposizioni atte a regolamentare la partecipazione di soggetti privati a qualsiasi titolo (hobbisti, scambisti, vintage, dell’ingegno, ecc), siamo a chiedere che il diritto all’attività di vendita su aree pubbliche e private ad uso pubblico (con specifico riferimento a quelle individuate dall’art. 29 ovvero mercati, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario) sia riservato ai soli soggetti che abbiano i requisiti professionali previsti dalle normative vigenti in materia di commercio e artigianato.
Una richiesta...
Fonte originale: : ConfesercentiParma.it - Monday, 28 July, 2014